Art. 11.
(Riduzione dell'aliquota IVA).

      1. A decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della

 

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presente legge, sulle attività che si svolgono nell'ambito della cultura e degli audiovisivi, ovvero sugli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, sui concerti vocali e strumentali, sugli spettacoli di burattini e di marionette, sulle mostre ed esposizioni, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.
      2. Sui prodotti di interesse culturale, come definiti al comma 3, nonchè sulle attività che si svolgono nell'ambito della cultura e degli audiovisivi, ivi compresi quelli contrassegnati dal bollo SIAE, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.
      3. Per prodotti di interesse culturale si intendono i supporti audiovisivi, fonografici e multimediali, quali cassette audio e video, CD, CDROM, DVD, i prodotti cinematografici e discografici.
      4. Sono fatte salve le eventuali condizioni più favorevoli in materia di aliquota IVA previste da norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Ai teatri con capienza fino a cento posti e agli spazi riconosciuti, a livello nazionale e locale, come luoghi della ricerca e della sperimentazione si applica, esclusivamente per quanto riguarda i diritti d'autore, il 10 per cento dell'IVA sugli incassi relativi alle attività di cui al comma 1.